Statuto ASD Renzino

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENZINO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art.1

E' costituita l'Associazione Sportiva Renzino - associazione sportiva dilettantistica.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in Foiano della Chiana (AR) in Via D'Arezzo, 77.

Art.2

L'Associazione ha durata illimitata

Art.3

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nelle varie discipline sportive, in particolare il calcio e il ciclismo dilettantistico, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive, per cui aderisce alla F.I.C.(Federazione Ciclistica Italiana) e all'U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti) nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate: dal C.O.N.I. e dalle rispettive Federazioni Nazionali. L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché effettuare lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, ricorrendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi comprese, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Art.4

I colori sociali sono il Rosso, Il Bianco e il Blu.

Art.5

L'associazione si affilia alle rispettive Federazioni Nazionali, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Art.6

Il Patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art.7

Le entrate sono costituite da:

  • A) quote associative annue o periodiche dei soci;

  • B) contributi ordinari e straordinari dei soci;

  • C) eventuali contributi del CONI, delle Federazioni, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere

  • D) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci non saranno rimborsati per alcun motivo.

Art.8

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla Chiusura dell’esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.

Art.9

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art.10

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni . Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere A) e B) del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il..........di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere A) e B), del precedente Articolo 6.

Art.11

Le categorie dei soci sono le seguenti:

  • A) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;

  • B) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva;

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare, la quota associativa e la quota mensile o (annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Tutti i soci hanno pertanto diritto a partecipare a tutte le attività sociali, all'elettorato attivo e passivo e alla cariche sociali.

Le prestazioni non professionali offerte dai soci, o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'associazione sono rese a titolo gratuito.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art.12

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art.13

La qualità di socio si perde:

  • A) per dimissioni

  • B) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;

  • C) per venir meno dei requisiti per l'ammissione;

  • D) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenticontrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali

Le esclusioni di cui alle lettere B) e C) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Art.14

Organi dell'Associazione sono:

  • A) Assemblea generale dei soci

  • B) Il Presidente

  • C) Consiglio Direttivo

Art.15

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

  • A) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predi sposta dal Presidente;

  • B) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente , il Consiglio Direttivo e ogni altro organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;

  • C) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

  • D) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;

  • E) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

  • A) nulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;

  • B) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

  • C) sull'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;

  • D) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;

  • E) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art.16

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 3/4 degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 23

Art.17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art.18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice presidente; in assenza di entrambi L'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea . Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo, 16.

Art.19

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente statuto;

non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione squalifiche o inibizioni,

sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti .

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dalla carica

Art.20

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione , del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Segretario ed un cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.

Il Componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente.

Art.21

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente .

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi Il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da un segretario appositamente nominato.

Art.22

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al vicepresidente nonché conferire ai soci o a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art.23

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della legge n. 289/2002.

Art.24

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.25

Per tutto. quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamenti delle varie Federazioni sportive e le disposizioni inmateria dettate dal Codice Civile.

Foiano della Chiana, 18/03/2016

Statuto Regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate 18/03/2016 Ufficio Territoriale di Arezzo