STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA RENZINO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art.1
E' costituita l'Associazione Sportiva Renzino - associazione sportiva dilettantistica.
L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
L'Associazione ha sede in Foiano della Chiana (AR) in Via D'Arezzo, 77.
Art.2
L'Associazione ha durata illimitata
Art.3
L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nelle varie discipline sportive, in particolare il calcio e il ciclismo dilettantistico, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive, per cui aderisce alla F.I.C.(Federazione Ciclistica Italiana) e all'U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti) nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate: dal C.O.N.I. e dalle rispettive Federazioni Nazionali. L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché effettuare lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, ricorrendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi comprese, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
Art.4
I colori sociali sono il Rosso, Il Bianco e il Blu.
Art.5
L'associazione si affilia alle rispettive Federazioni Nazionali, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.
Art.6
Il Patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.
Art.7
Le entrate sono costituite da:
A) quote associative annue o periodiche dei soci;
B) contributi ordinari e straordinari dei soci;
C) eventuali contributi del CONI, delle Federazioni, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere
D) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci non saranno rimborsati per alcun motivo.
Art.8
L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla Chiusura dell’esercizio.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.
Art.9
Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Art.10
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni . Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere A) e B) del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il..........di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere A) e B), del precedente Articolo 6.
Art.11
Le categorie dei soci sono le seguenti:
A) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
B) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva;
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare, la quota associativa e la quota mensile o (annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Tutti i soci hanno pertanto diritto a partecipare a tutte le attività sociali, all'elettorato attivo e passivo e alla cariche sociali.
Le prestazioni non professionali offerte dai soci, o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'associazione sono rese a titolo gratuito.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art.12
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione come da apposito Regolamento.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.
Art.13
La qualità di socio si perde:
A) per dimissioni
B) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
C) per venir meno dei requisiti per l'ammissione;
D) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenticontrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali
Le esclusioni di cui alle lettere B) e C) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.
Art.14
Organi dell'Associazione sono:
A) Assemblea generale dei soci
B) Il Presidente
C) Consiglio Direttivo
Art.15
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:
A) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predi sposta dal Presidente;
B) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente , il Consiglio Direttivo e ogni altro organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
C) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
D) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
E) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L'Assemblea straordinaria delibera:
A) nulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
B) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
C) sull'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
D) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
E) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.